Comune di Casale sul Sile
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CITTADINANZA

La cittadinanza indica l'appartenenza di una persona allo Stato.

In base alla legge italiana (legge n.91/1992) è cittadino il figlio, ovunque sia nato, di genitore italiano. Il principio è detto perciò dello “jus sanguinis” = diritto di sangue, visto che la cittadinanza deriva da quella posseduta dai genitori al momento della nascita.
In altri stati invece vige il principio dello "jus soli" = diritto di suolo, in base al quale la cittadinanza è attribuita a seguito della nascita nel territorio di quello Stato.

• La cittadinanza italiana si acquisisce in via automatica solitamente per nascita o per adozione.
In questo caso sarà l'Ufficio dello Stato Civile che provvederà d'ufficio ad attestare il possesso della cittadinanza italiana.

• L'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione avviene a seguito di conferimento con apposito provvedimento ammi-nistrativo (es. Decreto del Ministro dell'Interno/Prefetto della Provincia o del Presidente della Repubblica), su richiesta del cittadino straniero che possiede i requisiti stabiliti dalla legge.

 

• Per questi procedimenti le istanze vanno indirizzate alla Prefettura competente per territorio (Prefettura di Treviso), mentre l'Ufficio Stato Civile del Comune è interessato dalla fase finale del giuramento e della registrazione del Decreto.


• Vi è infine riconoscimento della cittadinanza per discendenza da genitori o avi italiani. In questo caso la procedura di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis viene seguita dal Consolato Italiano se il richiedente risiede all'estero, oppure dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza di colui che rivendica la cittadinanza italiana.

Cittadinanza per naturalizzazione

1. Acquisto per matrimonio (art.5 L. 91/1992 e successive modificazioni)

La richiesta avviene a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a, trascorsi 2 anni dal matrimonio se vi è residenza in Italia, ridotto a 1 anno in presenza di figli minori. Il vincolo matrimoniale deve sussistere al momento dell'adozione del Decreto di conferimento della cittadinanza.


2. Concessione per residenza (art.9 L. 91/1992 e successive modificazioni)

La richiesta avviene se sono trascorsi 10 anni di residenza in Italia legale e ininterrotta, periodo ridotto a 4 anni in caso di cittadini U.E. Le domande di richiesta della cittadinanza in questi casi, vanno inoltrate alla Prefettura – U.T.G. di Treviso.


Dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè ai discendenti degli emigranti trasferitisi all'estero, la procedura è di competenza dei Consolati italiani all'estero. Solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe dei residenti la competenza è del Comune.
L'interessato deve fare formale richiesta in marca da bollo corredata da tutta la documentazione che dimostri: la discendenza diretta da cittadino italiano;
che l'avo non abbia perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera;
che non ci sia stata perdita del diritto o rinuncia da parte dell'avo e dei discendenti.
Tutta la documentazione deve essere in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione.
Poiché l'istruttoria della pratica comporta solitamente il ricorso alle Autorità consolari all'estero non si può stabilire preventivamente quale sarà la durata del procedimento.
Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell'Interno (K.28.1 del 08.04.1991), verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e si provvederà alla trascrizione degli atti di nascita e/o di matrimonio del richiedente, altrimenti vi sarà un provvedimento di diniego.

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