I contribuenti devono comunicare, entro 180 giorni,
l’acquisizione, la variazione o l’estinzione di uno dei diritti
reali di godimento di cui all’articolo 2, individuando gli immobili
interessati.
Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono
comunicare le eventuali altre variazioni dell’immobile che possono
aver determinato una variazione della base imponibile entro 180 giorni dal
verificarsi delle stesse.
La comunicazione deve essere redatta su apposito modello (disponibile nella sezione "Modulistica").
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del
versamento come previsto dal comma 4 dell’articolo 9.
In caso di successioni legali o testamentarie la comunicazione può
essere presentata entro il sesto mese dalla data del decesso anche da uno
solo degli eredi a condizione che alleghi copia dell’atto di
successione. |