Comune di Casale sul Sile
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Informazioni ICI


Informazioni ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
· 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
· 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D);
· 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.




Chi deve presentare la dichiarazione

I contribuenti devono comunicare, entro 180 giorni, l’acquisizione, la variazione o l’estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all’articolo 2, individuando gli immobili interessati.

Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono comunicare le eventuali altre variazioni dell’immobile che possono aver determinato una variazione della base imponibile entro 180 giorni dal verificarsi delle stesse.

La comunicazione deve essere redatta su apposito modello (disponibile nella sezione "Modulistica").

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell’articolo 9.

In caso di successioni legali o testamentarie la comunicazione può essere presentata entro il sesto mese dalla data del decesso anche da uno solo degli eredi a condizione che alleghi copia dell’atto di successione.

 


Aliquote e Detrazioni

Aliquote anno 2005 (pdf)
Aliquote anno 2006 (pdf)
Aliquote anno 2007 (pdf)
Aliquote anno 2008 (pdf)
Aliquote anno 2009 (pdf)
Richiesta elevazione detrazione (pdf)
Richiesta elevazione detrazione (rtf)

Detrazioni:

Per l’anno 2008 dall’imposta dovuta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 108,46 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione, come previsto dall’art. 3, comma 55, legge n. 662/96, è elevata a € 258,23 per le seguenti categorie di soggetti ritenuti versare in situazione di disagio economico-sociale: 

1. nucleo familiare composto da una sola persona che dichiari di aver percepito nell’anno 2007 redditi da lavoro dipendente o assimilato e/o da pensione, per un importo complessivo non superiore a € 7.886,99=;
2. nucleo familiare composto da due o più persone che dichiarino di aver percepito nell’anno 2007 redditi da lavoro dipendente o assimilato e/o da pensione per un importo complessivo non superiore a € 13.556,81= annui;

i soggetti che rientrano nelle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 devono inoltre dichiarare di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Tale dichiarazione deve essere presentata ogni anno, entro il 16 dicembre.


Pagamento

Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate:
- il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 16 giugno;
- il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 16 dicembre.

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento, direttamente o tramite conto corrente postale N.88675574 a EQUITALIA NOMOS S.P.A. CASALE SUL SILE-TV-ICI - Viale Monte Grappa, 34 - Treviso.
Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'imposta non è dovuta quando l'importo complessivamente non supera € 2,58. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede: 

• 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese;
• 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno.

In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo dal 01/01/2008 - 2,5% annuo fino al 31/12/2007) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento (art. 1 comma 164 della L. n. 296 del 27.12.2006).

 

Calcolo ICI

Modalità di calcolo dell’imposta:

abitazione principale:
[(rendita catastale + 5%) x 100 x l’aliquota ] - la detrazione di € 108,46 = ICI dovuta per l’intero anno

garage:
[(rendita catastale + 5%) x 100 x l’aliquota ] = ICI dovuta per l’intero anno
 

Detrazione statale da applicare all’abitazione principale in aggiunta alla detrazione comunale

(rendita catastale dell’abitazione +5%) x 100 = imponibile per abitaz. principale

(rendita catastale della/e pertinenza/e + 5%) x 100 = imponibile pertinenza/e

(Imponibile abitaz. principale + imponibile pertinenza/e) : 1000 x 1,33 = importo detrazione statale (MAX 200 €)

L’importo della detrazione statale deve essere portato in diminuzione dell’ICI dovuta per l’abitazione principale, già al netto della detrazione comunale.

 

terreno agricolo:
[(reddito dominicale + 25%) x 75 x l’aliquota ] = ICI dovuta per l’intero anno

area fabbricabile:
valore commerciale riferito al 1° gennaio 2007 x l’aliquota = ICI dovuta per l’intero anno

il calcolo dell’imposta deve anche tenere conto della quota di possesso e, nel caso l’immobile sia stato acquistato o venduto durante l’anno, anche dei mesi di possesso.

 

Ravvedimento Operoso

Contesto normativo:
La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd."ravvedimento operoso" è prevista dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che "in caso di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza,la sanzione è ridotta:
ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle ommissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'ommissione o dall'errore(..).

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modulistica per ravvedimento operoso (pdf)

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